Esami di Stato

 

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Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.

Credito scolastico

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovra’ essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturita’.
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti.
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Media dei voti

III anno

IV anno

V anno

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

Credito formativo

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attivita’ sportive); in questo caso la validita’ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneita’ nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Riferimenti normativi:
 DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;
 Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;
 Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;
 Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1.